L’esenzione Imu non dà il bis
L’esenzione Imu per l’immobile adibito a abitazione principale non spetta a entrambi i coniugi anche nel caso in cui abbiano fissato la residenza anagrafica in comuni diversi. Il trasferimento della dimora abituale di uno dei coniugi, che fa presumere un intento elusivo finalizzato al risparmio d’imposta, non è giustificato neppure da esigenze lavorative. In questo senso si è espressa la Corte di cassazione, con l’ordinanza 20130 del 24 settembre 2020.
Con questa pronuncia la Cassazione chiarisce che nella stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare vi devono dimorare stabilmente e vi devono risiedere anche anagraficamente. E per avere diritto all’esenzione non conta che gli immobili in cui viene fissata la residenza dei coniugi siano ubicati in comuni diversi, seppure la variazione di residenza sia giustificata da motivi di lavoro. Mentre non forma oggetto di discussione il fatto che il beneficio non si applichi qualora i due immobili siano ubicati nello stesso comune. Residenza e dimora abituale dei coniugi devono coesistere.
Solo la separazione legale consente a moglie e marito di fruire dell’esenzione su due immobili diversi utilizzati come prima casa.
La tesi della Cassazione contrasta con l’interpretazione fornita dal ministero dell’economia e delle finanze (circolare n. 3/2012), in base alla quale spetta la doppia agevolazione a entrambi i coniugi che risiedono in comuni diversi.
Per abitazione principale s’intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono esenti gli immobili adibiti a prima casa, tranne quelli iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, vale a dire immobili di lusso, ville e castelli, per i quali il trattamento agevolato è limitato all’aliquota e alla detrazione.
L’agevolazione si estende anche alle pertinenze, che ex lege devono essere classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
Le interpretazioni giurisprudenziali. Anche le posizioni espresse dai giudici di merito spesso non sono in linea con il principio enunciato dalla Cassazione.
Per esempio, la commissione tributaria regionale di Firenze (sentenza 1493/2018) ha riconosciuto l’esenzione, nonostante l’immobile non fosse stato utilizzato da tutto il nucleo familiare, ma solo da uno dei coniugi.
Nello stesso modo si è pronunciata la commissione tributaria regionale dell’Abruzzo (sentenza 692/2017), la quale ha ritenuto che se uno dei coniugi risiede, per motivi di lavoro, in un comune diverso da quello in cui dimorano i propri familiari non perde il diritto all’esenzione.
Gli impegni di lavoro giustificano una frattura della convivenza abituale all’interno della stessa casa, ma non fanno venir meno la destinazione a abitazione principale della famiglia dell’unità immobiliare.
Di recente, la commissione tributaria provinciale di Lecce, con la sentenza 945 del 15 luglio 2020, ha sostenuto che l’esenzione spetta a entrambi i coniugi che hanno la residenza in comuni diversi, specialmente se ciò è giustificato da esigenze lavorative. Per i giudici salentini, «ormai è diffusissima la situazione di coppie di coniugi che vivono in città diverse per motivi di lavoro, pur non essendo separati né giudizialmente e neppure di fatto». Il legislatore del 2011 si è evidentemente fatto carico di questa nuova situazione e, innovando rispetto alla disciplina dettata in tema di Ici vent’anni prima, ha preso atto delle modifiche sociali nel frattempo consolidatesi e ha ritenuto di non penalizzare i coniugi che vivono distanti l’uno dall’altro, consentendo loro di usufruire dell’esenzione dall’Imu, ciascuno per la propria abitazione principale.
Tuttavia, per evitare di premiare comportamenti elusivi, ha «introdotto il limite dell’esenzione per un unico immobile nel particolare caso delle abitazioni che si trovano nello stesso comune».
Per i giudici di legittimità (ordinanza 4166/2020), invece, l’esenzione Imu ha di mira la famiglia. Se due coniugi risiedono in comuni diversi non hanno diritto entrambi all’esonero dal pagamento dell’imposta, poiché l’agevolazione può essere riconosciuta una sola volta al nucleo familiare. Del resto l’articolo 13 del dl 201/2011, così come l’articolo 8 del decreto legislativo 504/1992 per l’Ici, dispone che per abitazione principale s’intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
È pacifico che tutte le norme agevolative abbiano una natura «di stretta interpretazione». Non è possibile andare oltre la loro formulazione letterale e il loro significato.
In effetti, la Suprema corte si era già pronunciata sull’Ici (ordinanza 303/2018), ma lo stesso principio lo ha ritenuto applicabile anche all’Imu. Dunque, non spetta l’agevolazione sull’abitazione principale se l’immobile non viene utilizzato da tutti i componenti del nucleo familiare. L’immobile deve essere adibito a dimora abituale di tutta la famiglia.
L’utilizzo come prima casa solo da parte di uno dei coniugi fa perdere il diritto a fruire dei benefici fiscali. Per la Cassazione, «occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari».
I limiti alle agevolazioni per abitazione principale e pertinenze. I problemi sulla prima casa permangono, poi, per quanto concerne l’applicabilità dei benefici nel caso in cui vengano utilizzati diversi immobili.
Ci sono state interpretazioni divergenti tra Cassazione e ministero dell’economia e delle finanze. Per la Cassazione (sentenze 25902/2008; 3339 e 12269/2010) quello che conta è l’effettiva utilizzazione come abitazione principale dell’immobile complessivamente considerato, a prescindere dal numero delle unità catastali.
Secondo il ministero (circolare 3/2012), dalla lettura dell’articolo 13 del dl 201/2011 emergerebbe che l’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto, a prescindere dalla circostanza che, di fatto, venga utilizzato più di un fabbricato distintamente iscritto in catasto. Le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente a imposizione, ciascuna per la propria rendita. Va però ricordato che è stata trovata una soluzione alla questione dall’Agenzia del territorio, con una nota del 21 febbraio 2002, ancorché gli immobili siano intestati a soggetti diversi. Per l’Agenzia, se catastalmente viene operata una fusione ai fini fiscali le diverse unità immobiliari possono essere considerate come un’unica abitazione principale.
Vincoli rigidi sussistono anche per le pertinenze. L’esenzione, infatti, è condizionata dalla contiguità degli immobili.
La commissione tributaria regionale di Milano (sentenza 3376/2018) ha affermato che non può essere riconosciuta l’esenzione Imu per il garage se la distanza dall’abitazione principale è tale che il vincolo pertinenziale può essere rimosso in qualsiasi momento secondo la convenienza del contribuente.
In questi casi manca il requisito della contiguità spaziale per avere diritto all’agevolazione fiscale. La distanza tra garage e abitazione fa venir meno il vincolo pertinenziale. Secondo la Cassazione (ordinanza 15668/2017), tra l’altro, è necessario anche il vincolo cartolare di contestuale destinazione al servizio dell’abitazione al momento del separato acquisto del garage.

